1. ATTO COSTITUTIVO E SEDE (art. 1)

L’organizzazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia è regolata dallo STATUTO approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1984– n- 788  e registrato alla Corte dei Conti il 12-novembre 1984- e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , n,326 del 27.11.1984.

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) è riconosciuta con decreto del Capo del Governo del19 maggio 1943 , ha sede in Roma, Piazza Randaccio n. 2 , ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Lo Statuto dell’ANMI è la guida e il principale riferimento a cui si ispirano l’organizzazione centrale e periferica della stessa.

  1. SCOPI (art. 2)

L’Associazione è la libera unione unione di coloro che hanno appartenuto o appartengono senza distinzione di grado , alla Marina Militare e che , nelle spirito di appartenenza , continuità ed  unita alla Forza Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare a servirla in ogni modo e in ogni tempo.

Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

  1. Tenere vivo tra i Soci il culto della Patria, il senso dell’onore e l’attaccamento alla Marina Militare;
  2. Mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
  3. Tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli tra loro ed i marinai in servizio;
  4. Promuovere e sviluppare l’assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale ;
  5. Promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci, i loro familiari ed i simpatizzanti;
  6. Collaborare con la Marina Militare:
  • Nel settore della propaganda intesa a sviluppare la cultura e la conoscenza marinara, favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e ad incentivare l’arruolamento nella Marina Militare;
  • Nel supporto alle iniziative di interesse della Forza Armata.
  1. Rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti;
  2. Promuovere la partecipazione degli associati ad attività di Volontariato e Protezione Civile;
  3. Promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, l’ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto nei giovani.
  1. VESSILLI E MEDAGLIERI (art. 3)

La Presidenza Nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio vessillo conforme a quanto prescritto dal presente statuto.

La Presidenza Nazionale custodisce inoltre il Medagliere della Marina Militare.

  1. TESSERA E DIVISA SOCIALE (art. 4)

I Gruppi all’atto dell’iscrizione di un Socio gli rilasciano la tessera che dimostra l’apparteneva all’Associazione.

I Soci devono dotarsi della divisa sociale, con relativi distintivi e contrassegni.

La descrizione e le norme d’uso della tessera , della divisa , dei distintivi e dei contrassegni sono riportate nel “Regolamento”.

I SOCI

  1. GENERALITÀ (art. 5)

L’Associazione considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità italiana che servono od hanno servito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in missioni nella Marina Mercantile anche se, residenti all’estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza dello Stato ospitante o se siano stati naturalizzati, nonché cittadini italiani che pur non avendo trascorsi nella Marina  ne condividono valori, etica e stile.

Solo i Soci regolarmente tesserati possono prendere parte alla vita sociale dell’Associazione e godono degli eventuali vantaggi  e prestazioni che essa offre.

Non sono ammessi come Soci coloro che hanno riportato condanne per reati per i quali è prevista la perdita del grado o siano stati rimossi comunque dal grado ed i condannati per reati militare  e comunque infamanti.

Coloro che sono incorsi nella perdita della qualità di Socio  (art. 14), possono essere riammessi dopo tre anni dalla data del provvedimento di espulsione, previa richiesta dell’interessato e riesame della loro posizione personale da parte degli stessi Organi Sociali che comminarono il Provvedimento.

  1. CATEGORIE E REQUISITI (art.6)

I Soci , senza distinzione di sesso, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una delle sotto indicate categorie:

  1. Effettivi: militari in congedo o in servizio e Cappellani, che hanno prestato o prestano servizio, con qualsiasi grado, nella Marina Militare , nonché coloro che abbiano prestato servizio su navi mercantili armate o che siano comunque militarizzate nella Marina Militare;
  2. Aggregati: Tutti coloro che non avendo i requisiti per l’inclusione nella precedente categoria dimostrano particolare attaccamento alla Marina e ne condividono valori, etica e stile

I Soci Aggregati che abbiano dimostrato particolare attaccamento all’Associazione ed ai suoi valori ed abbiano attivamente partecipato alla vita associativa , dopo un determinato  periodo di tempo di iscrizione continuativa e senza demerito, a seconda dei requisiti posseduti, possono transitare nella categoria dei Soci Effettivi secondo tempi e modalità indicati nel “Regolamento”.

I soci che versino al Gruppo la quota di iscrizione annuale in misura almeno tripla da quella stabilita, diventano Soci Sostenitori. Tale qualifica viene assegnata con deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza e ratificata dalla Presidenza Nazionale.

  1. DOVERI (art. 12)

l’iscrizione all’ANMI comporta il seguenti doveri:

  1. Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni delle Assemblee e di ogni Organo Sociale;
  2. Versare al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di tempo fissati nel Regolamento e cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, al potenziamento morale e materiale dell’Associazione ;
  3. Mantenere una condotta di vita irreprensibile confacente con scopi di cui art.2;
  4. Riconoscere la gerarchia dell’Associazione e fare ricorso in caso di controversia agli Organi deputati e riconosciuti dal presente Statuto.
  1. DIRITTI (art.13)

Ogni Socio in regola con i versamenti ha diritto:

  1. Di essere munito della tessera , di fregiarsi del distintivo sociale, di usare la divisa secondo le norme contenute nel “Regolamento”;
  2. Di partecipare alla vita associativa;
  3. Di fruire delle provvidenze e dei benefici morali ed assistenziali disposti dall’Associazione
  4. Di ricevere il Giornale dell’Associazione.
  1. STRUTTURA (art.15)

L’Associazione è strutturata in funzione

  1. Del numero dei Soci riuniti in Gruppo
  2. Dai numeri dei Gruppi in Delegazioni Regionali
  1. ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE (art.16)

L’organizzazione centrale ha diverse Cariche e Organi centrali ,tra i quali:

  • La Presidenza Nazionale
  • L’Assemblea Nazionale
  • Consiglio Direttivo Nazionale
  • Altre svariate Carche e Organi

Sono Organi Sociali e Cariche periferiche:

  • I Delegati Regionali
  • I Congressi Regionali
  • Le Assemblee dei Gruppi
  • I Consigli Direttivi dei Gruppi
  • I Presidenti Dei Gruppi
  • I Vice Presidenti dei Gruppi
  • I Collegi dei Sindaci dei Gruppi
  • I Segretari dei Gruppi
  1. IL GRUPPO (art. 17)

L’elemento base dell’Associazione è il Gruppo. Il gruppo può essere costituito nel Comune in cui sia stato raggiunto il numero minimo di trenta Soci Effettivi residenti nello stesso comune  o nei Comuni della Delegazione Regionale. .Casi particolari, in deroga, potranno essere autorizzati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

La costituzione di un Gruppo  e di una “Sezione locale” si perfeziona con il riconoscimento da parte della Presidenza Nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Ciascun Gruppo prende nome da un caduto della Marina Militare, in guerra o per cause di servizio, possibilmente nativo del luogo o della Regione , preferibilmente decorato al valore.

Il Gruppo svolge la sua attività nei modi che ritiene  più rispondente alle finalità dell’Associazione , nell’ambito dello statuto e del Regolamento  e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Cura le iscrizioni dei Soci, secondo le norme delle Statuto e compie tutti gli atti amministrativi inerenti alla sua organizzazione ed al suo funzionamento .

Entro il 31 di marzo di ogni anno il gruppo deve inviare alla Presidenza Nazionale il tabulato aggiornato degli iscritti inviare l’aliquota delle quote annuali di ogni Socio tesserato , nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo Nazionale per le spese generali istituzionali ed editoriali.

  1. DELEGAZIONE REGIONALE (art.18)

Nella Regione  i gruppi sono riuniti in “DELGAZIONE REGIONALE”.

Ai fini di una più razionale e proficua organizzazione sociale, il Comitato Esecutivo Nazionale  può accorpare delegazioni Ragionali limitrofe, o suddividere una Delegazione Regionale in due o più Delegazioni Regionali.

  1. ORGANI E CARICHE SOCIALI (art.,19)

L’ANMI  persegue i suoi scopi a mezzo di Organi sociali centrali e periferici. Ne conseguono cariche sociali che costituiscono la gerarchia sociale. La gerarchia sociale è di carica e non di grado.

Le cariche sono conferite solo ai Soci effettivi. Tuttavia ad un Socio appartenete alla categoria dei Soci Aggregati può essere conferita la carica elettiva di “ Consigliere rappresentante della stessa” in seno al Consiglio Direttivo del Gruppo., con voto deliberativo, o quella di “Segretario  di Gruppo” .

 

  1. DELEGATO REGIONALE (art. 36)

E’ nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e deve risiedere nella Regione nella quale svolge il suo incarico.

La sua carica  non ha termine di decadenza; la permanenza nell’incarico deve essere confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ogni due anni, e comunque all’atto dell’elezione del Presidente Nazionale.

Il Delegato Regionale rappresenta la Presidenza Nazionale nella Regione  ed ha funzione di coordinamento ed ispettive nei riguardi  degli Organi periferici dell’associazione nel territorio di sua competenza .

Nell’adempimento delle sue funzioni :

  1. Controlla l’attuazione delle direttive degli Organi Centrali dell’Associazione da parte dei Gruppi;
  2. Segue l’andamento generale dei Gruppi e può intervenire nelle assemblee;
  3. Assolve incarichi ispettivi ed eseguono quelli affidati dal Presidente Nazionale;
  4. Secondo quanto stabilito dall’art.37, convoca il Congresso Regionale in seduta ordinaria o straordinaria , ma con autorizzazione della Presidenza Nazionale.
  5. Può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale per eventuali consultazioni;
  1. CONGRESSOREGIONALE (art. 37)

E’ costituito dai Rappresentanti di tutti i Gruppi della Delegazione Regionale , designati dai rispettivi Consigli Direttivi.

Il numero dei Rappresentanti di ciascun  Gruppo e le modalità per la loro designazione sono stabilite dal Regolamento.

Il Congresso Regionale è presieduto dal Delegato Regionale

I Congressi Regionali sono convocati:

  1. In seduta ordinaria, ogni quattro anni, dal Delegato Regionale , nella data fissata dalla Presidenza Nazionale, stabilendone la sede per le elezioni:
  • Del Presidente Nazionale;
  • Del Consigliere Nazionale ;
  • Dei Sindaci Nazionali;
  • Dei probiviri:
  1. In seduta straordinaria , discutere problemi di carattere generale riguardanti i Gruppi della Delegazione.
  1. ASSEMBLEA DI GRUPPO (art.38)

E’ costituita da tutti i Soci del Gruppo ,e dalle eventuali Sezioni Aggregate, che risultano iscritti al  31 dicembre dell’anno precedente, al corrente con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso , condizione indispensabile per avere diritto di voto.

Sono convocate dal Consiglio Direttivo di Gruppo , ed è presieduta da un Presidente da eleggere di volta in volta tra i Soci che non rivestono Cariche Sociali nell’ambito del Gruppo.

Si riunisce in:

  1. seduta ordinaria :
  • Di massima due volte l’anno (nei mesi di febbraio e novembre) per approvazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo del Gruppo;
  • Ogni quattro anni , come stabilito dall’art. 46, per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci:
  1. In seduta straordinaria:
  • Su deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo;
  • Su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci del Gruppo;
  • Su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto

 

Le sedute dell’Assemblea di Gruppo sono valide:

  1. In prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;
  2. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dagli intervenuti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Ogni altra norma riguardante l’ Assemblea di Gruppo  e le loro deliberazioni  è contenuta nel Regolamento

  1. .CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO (art.39)

E’ costituito:

  • Dai Consiglieri eletti fra i Soci effettivi dall’Assemblea del Gruppo, nel numero e secondo le modalità stabilite nel Regolamento a seconda del numero complessivo dei Soci;
  • Dal Delegato, Socio effettivo di ogni Sezione Aggregata
  • Dal Consigliere rappresentante dei Soci Aggregati(da questi eletto):

E’ presieduto dal Presidente del Gruppo che lo convoca ogni qualvolta lo ritengano  opportuno e comunque ogni due mesi..

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente:

  1. Quando ne faccia domanda almeno la metà dei suoi componenti;
  2. Ogni quattro anni, in corrispondenza del rinnovo quadriennale delle cariche sociali, nella data fissata dal Delegato Regionale, designare, a titolo indicativo, una terna di nomi quali candidati alla carica di Consigliere Nazionale ed i rappresentanti del Gruppo che dovranno partecipare al Congresso Regionale per le elezioni delle suddette cariche.

I compiti del Consiglio Direttivo del Gruppo sono:

  1. Presiedere alla gestione amministrativa e predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Gruppo;
  2. Disporre le erogazioni del fondo spese impreviste e di passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventiva;
  3. Decidere sull’ammissione dei nuovi Soci;
  4. Dichiarare la morosità dei Soci;
  5. Infliggere le sanzioni di cui art.58;
  6. Esprimere parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente deve  o ritiene opportuno di sentirli. Tale parere è obbligatorio e vincolante per tutte le iiniziative da cui derivano oneri per il bilancio o che comunque comportino impegni per il Gruppo, anche di carattere morale;
  7. Convocare l’Assemblea di Gruppo
  8. Deliberare all’atto dell’approvazione del bilancio ed in relazione alle disponibilità di fondi, l’eventuale concessione di indennità, a titolo rimborso spese, al Segretario del Gruppo, stabilendone l’ammontare;
  9. Proporre alla Presidenza Nazionale , tramite il Delegato Regionale l’eventuale nomina di un Presidente Onorario del Gruppo ;
  10. Individuare i nominativi dei Soci Aggregati meritevoli di passare nella categoria dei Soci Effettivi, in relazione a quanto disposto dal penultimo capoverso dell’art.6
  1. PRESIDENTE DEL GRUPPO (art. 40)

È’ eletto dal Consiglio Direttivo di Gruppo, tra i Consiglieri di estrazione Marina Militare, in quanto legale rappresentante di Associazione d’Arma, ed è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale.

Egli rappresenta il Gruppo nel suo insieme di identità reale e morale in ogni circostanza di tempo e di luogo. Firma gli atti ufficiali ed assume la capacità giuridica a stare in giudizio in via autonoma per gli atti medesimi. Adotta le decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Gruppo , nelle prima riunione successiva.

Inoltre:

  1. Convoca e presiede il Consiglio direttivo di Gruppo;
  2. Promuove, segue e controlla l’attività del Gruppo secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Delegato Regionale  e le deliberazioni del Consiglio  Direttivo del Gruppo, nonché tutte  le attività non in contrasto con la morale le norme di legge, che  sotto il nome dell’Associazione sono sorte  nell’orbita del Gruppo;
  3. Promuove nelle forme migliori l’assistenza dei Soci sia nel campo morale che in quello culturale;
  4. Coadiuva il Delegato Regionale nelle svolgimento della sua funzione;
  5. Nomina il Segretario del Gruppo, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
  6. Firma la corrispondenza del Gruppo:
  1. COLLEGIO DEI SINDACI DEL GRUPPO (art.42)

E’ costituito da un Presidente, da due Sindaci (soci effettivi)  e da due Sindaci supplenti, eletti dall’assemblea ordinaria del Gruppo:

Il Collegio dei Sindaci:

  1. Ha il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Gruppo. Rientrano nelle sue competenze l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa;
  2. Prende in esame il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il suo parere in merito all’Assemblea ordinaria di Gruppo;
  3. Può, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea di Gruppo ,
  1. SEGRETARIO DI GRUPPO (art. 43)

Deve essere scelto tra i Soci ed è nominato od esonerato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo di Gruppo.

Il segretario del Gruppo:

  1. Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni;
  2. Provvede alle varie incombenze organizzative ed amministrative;
  3. Partecipa, in qualità di relatore, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Gruppo con voto consultivo a meno che non rivesta anche la carica di Consigliere.
  1. ELEZIONI DEGLI OTGANI EDELLE CARICHE SOCIALI PERIFERICHE (art.48)

Le elezioni per il conferimento delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni.

I Consiglieri di Gruppo sono eletti dall’Assemblea Ordinaria del Gruppo ed il loro numero è proporzionale a quello dei Soci secondo quanto stabilito dall’art,39, comma primo.

 I Soci aggregati, qualora il numero complessivo sia uguale o superi il quinto dei Soci effettivi, eleggono il Consigliere  loro rappresentante, avente voto deliberativo.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo, sono eletti dai Consiglieri del Gruppo neo-eletti, nella loro prima riunione  e sono prescelti fra gli stessi.

I sindaci del Gruppo , tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall’Assemblea  Ordinaria del Gruppo . Il Sindaco che riporta il maggior numero di voti, assume la Presidenza del Collegio dei Sindaci di Gruppo.

Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo devono essere sanzionate dalla Presidenza Nazionale.